Con la circolare 32/E del 5 dicembre l’Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale.
In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l’intero triennio nello stesso regime.
Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l’ingresso di nuovi soggetti. È stata introdotta una speciale causa di fuoriuscita immediata dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno.
In base alle novità, se in corso d’anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all’interno del regime forfetario nell’anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell’Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.
L’agenzia fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. Ad esempio, se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.