Con l’art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 27 dicembre 2023, in vigore dal 29 dicembre 2023, sono stati approvati i nuovi incentivi per il rientro dei cervelli, per i lavoratori impatriati. C’è stata una restrizione dell’ambito di applicazione di tale incentivo fiscale. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024, viene disposta l’abrogazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in materia di incentivi fiscale per i vecchi impatriati, e dell’art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34/2019, riguardante la proroga di tali incentivi fiscali.
Le vecchie disposizioni continuano ad operare solo per i soggetti che abbiano trasferito la propria residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
La nuova disposizione, che produce effetti per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024, beneficiano degli incentivi fiscali solo però i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo, restando, invece, esclusi i redditi d’impresa. Prima non c’era questa distinzione tra i lavoratori e tipologie di lavoro svolto.
Altra novità consiste nel limite al reddito potenzialmente agevolabile, essendo fissato il tetto massimo di un reddito di euro 600.000,00. La norma in questione precisa che detto limite di riferisce a ciascun anno, e non all’interno quinquennio di periodo agevolato. Superata la predetta soglia la tassazione diventa piena. Ad esempio prendendo un importo di reddito agevolabile di 950.000,00 euro si avrebbe tassazione agevolata del 50% fino a 600.000,00 euro e tassazione piena per i 350.000,00.
Anche la percentuale di non imponibilità dei redditi oggetto di agevolazione cambia, dal 70% (oppure 90% per i lavoratori che si trasferiscono nelle regioni del Centro-Sud) dei vecchi impatriati, al 50% per i nuovi lavoratori che rientrano in Italia. Per cui si assiste ad una eliminazione dell’incremento dell’agevolazione fiscale per i lavoratori impatriati che decidono di traferire la residenza nelle Regioni del Mezzogiorno.
Per accedere ai nuovi incentivi per gli impatriati, il lavoratore deve rispettare quattro requisiti:
- impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio italiano per almeno 4 anni;
- non essere risultato fiscalmente residente in Italia nei 3 anni precedenti il predetto trasferimento;
- svolgere l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
- appartenere alla categoria di lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Alcuni requisiti aggiuntivi, inoltre, in termini di permanenza all’estero prima del rientro in Italia, vengono previsti per i contribuenti che proseguono la propria attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro o di uno appartenente al medesimo gruppo.
In questo caso, infatti, viene previsto che la permanenza all’estero deve essere di:
- 6 anni: se il contribuente non ha lavorato in Italia a favore dello stesso datore di lavoro oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- 7 anni: se l’interessato, prima del suo trasferimento all’estero, ha lavorato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro oppure di altro datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo.
Per quanto riguarda la definizione di soggetti appartenenti al medesimo gruppo, essi si identificano in coloro che hanno un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’articolo 2359 (comma 1, n. 1) c.c. oppure che sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
Viene precisato che, qualora la residenza fiscale italiana non sia mantenuta per almeno 4 anni consecutivi al rientro in Italia, il lavoratore decade dai benefici e l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle imposte nel frattempo risparmiate e dei relativi interessi.
Sulla base dei nuovi requisiti appare chiaro che, a differenza della precedente normativa, risulta allungato sia il periodo in cui bisogna risultare residenti all’estero (prima fissato a 2 anni) sia quello di permanenza al rientro in Italia (da 2 a 4 anni).
Risulta anche ristretta la tipologia di lavoratori a cui si rivolge il nuovo incentivo fiscale, atteso che, in precedenza non v’era nessuna distinzione tra i lavoratori per tipologia di attività svolta, invece adesso possono accedere all’agevolazione solo lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Altresì, a differenza della precedente normativa, i nuovi incentivi fiscali non trovano più applicazione ai soggetti che rientrano in Italia per svolgere attività d’impresa, risultando i redditi d’impresa esclusi dalla nuova formulazione normativa.
La nuova diposizione conferma la fruizione del beneficio fiscale per la durata di 5 anni d’imposta.
La percentuale di non imponibilità dei redditi diventa del 60% (invece di quella ordinaria del 50%) per il lavoratore impatriato che:
- si trasferisce in Italia con un figlio minore che resti in Italia;
- vedesse la nascita un figlio ovvero provvedesse all’adozione di un soggetto minorenne (che permanga in Italia) durante il periodo di fruizione del regime, in questo caso fruendo del maggior beneficio fiscale a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il residuo periodo agevolabile.
A differenza delle precedenti agevolazioni fiscali, non si fa più riferimento alla proroga della loro applicazione per ulteriori 5 anni in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale oppure in presenza di prole minorenne o a carico al rientro in Italia.
Tuttavia, in maniera eccezionale, per il contribuente che trasferisce la residenza anagrafica in Italia nell’anno 2024 il beneficio fiscale per i lavoratori impatriati si applica per ulteriori 3 periodi di imposta, nella misura della non imponibilità dei redditi al 50%, a condizione che questi sia divenuto proprietario, entro il 31 dicembre 2023 e, in ogni caso, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, di un’immobile di residenza in Italia.
Per i contribuenti che non sono risultati iscritti all’AIRE per il periodo trascorso all’estero, viene confermata la possibilità di dimostrare la residenza fiscale estera sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese estero.
Con la Legge di Bilancio 2024 è stato introdotto un regime sanzionatorio per i cittadini italiani che, pur trasferendosi all’estero per lunghi periodi, non provvedano alla loro iscrizione all’AIRE.
A tal proposito si ricorda che la richiesta di iscrizione all’AIRE deve essere presentata dal contribuente all’Ufficio Consolare competente entro 90 giorni dall’arrivo nella circoscrizione Consolare.
L’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero, ai sensi dell’art. 1, comma 242, della Legge di Bilancio 2024, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione.
Se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista, qualora la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
Il Comune nella cui anagrafe è iscritto il contribuente trasgressore si occupa dell’accertamento e dell’irrogazione della sanzione (applicandosi il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689). L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.
Le nuove modifiche sull’agevolazione fiscale per il rientro dei cervelli non riguardano anche gli incentivi fiscali per i “docenti e ricercatori” che rientrano a lavorare in Italia, i quali continuano a trovare applicazione secondo le vecchie regole.
Alla luce delle nuove disposizioni, onde evitare di incorrere in sanzioni, è necessario procedere con maggiore cautela nell’applicazione di tali incentivi fiscali.
I contribuenti devono effettuare le opportune verifiche volte ad accertare se essi possano ancora beneficiare dei vecchi e più convenienti benefici fiscali, o applicare i nuovi.