Con il messaggio n. 614, L’INPS comunica il giorno 9 febbraio che a partire dal giorno 12 febbraio al 31 marzo 2024 è possibile richiedere, in presenza di determinati requisiti, il bonus genitori separati.
Per il bonus genitori sperati o divorziati la scadenza è fissata al 31 marzo 2024. Previsto il contributo a loro dedicato fino ad un massimo di 800 euro per un massimo 12 mensilità.
Gli interessati in possesso dei requisiti possono fare domanda sul sito dell’INPS, accedendo all’apposito servizio tramite credenziali SPID, CIE o CNS.
Questa la nuova misura agevolativa introdotta per garantire la continuità del mantenimento dei figli.
La misura in oggetto è prevista all’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come sostituito dall’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha istituito un fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, al fine di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
Si tratta del contributo rivolto ai genitori separati, divorziati o non conviventi che non hanno ricevuto, in tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per via dell’inadempienza dell’altro genitore che si è trovato in situazione di difficoltà per le conseguenze dell’emergenza sanitaria.
L’INPS, dunque, riconosce una somma pari al valore dell’importo non versato dell’assegno di mantenimento, nel limite di 800 euro mensili, per massimo 12 mensilità. Il contributo è corrisposto in un’unica soluzione.
L’erogazione del contributo è affidata all’INPS in forza di apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del citato D.P.C.M., adottata dall’Istituto con la determinazione del Commissario straordinario n. 115/2023 e sottoscritta il 28 dicembre 2023.
La domanda per ricevere il bonus deve essere presentata in modalità telematica dal sito dell’INPS, utilizzando l’apposita procedura “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In fase di compilazione della domanda è necessario indicare:
- gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro;
- i dati relativi all’altro genitore;
- i dati dei figli conviventi nel periodo di riferimento.
- allegare la documentazione che attesti il diritto all’assegno di mantenimento e l’eventuale attestazione della disabilità dei figli.
Il contributo, viene riconosciuto dall’INPS nel caso in cui il genitore non abbia pagato l’assegno di mantenimento in tutto o in parte nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2023 e ha:
- cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa per almeno 90 giorni;
- subito una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto al reddito percepito nel 2019.
- ulteriori requisiti riguardano, poi, il reddito del genitore beneficiario dell’assegno e i figli conviventi.
Le somme, sono riconosciute esclusivamente per gli anni in cui il reddito del genitore che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento non ha superato la soglia di 8.174 euro.
I figli conviventi nel periodo indicato, inoltre, devono essere minorenni oppure persone con disabilità grave.
Per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico di presentazione delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
L’INPS è responsabile della sola erogazione degli importi, eventuali reclami e istanze di riesame in ordine alla concessione e alla misura della prestazione sono di competenza esclusiva del predetto Dipartimento e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti del Dipartimento medesimo.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al messaggio n. 614 dell’INPS.