E’ più di un anno che l’attenzione delle forze politiche è concentrata sulla ipotesi di terzo mandato per gli attuali Governatori delle Regioni Campania e Veneto. De Luca e Zaia hanno monopolizzato il dibattito politico sbracciandosi come forsennati per imporre quella che appare (ed è, a nostro avviso) una forzatura istituzionale dai risvolti tutt’altro che scontati. Dibattiti infiniti, polemiche striscianti e a volte veementi soprattutto a sinistra, ove i vertici del PD sono fortemente contrari alla sola ipotesi che De Luca possa varcare il Rubicone e decidere di sedersi per la terza volta consecutiva sullo scranno più alto di Presidente della Regione Campania.
Ciò significherebbe sconfessare il PD a partire dai suoi vertici nazionali, che aspirano certo a riconfermare la Regione Campania, vincendo le elezioni con la classica coalizione di Centro Sinistra, ma intendono farlo candidando una persona diversa da Vincenzino De Luca da Salerno.
Ma perché questo ostracismo del PD verso De Luca? In fondo se la sinistra è motivata a vincere le prossime elezioni regionali in Campania, gli riuscirà ancora più facile con il Governatore sceriffo che il consenso (anche trasversale) già ritiene di averlo.
Molto semplicemente, e va detto, il PD ha assunto questa posizione per una questione di provvedimenti legislativi che lo vietano categoricamente. O almeno sembrerebbe così. Ad ogni buon conto il terzo mandato viene contrastato molto largamente dalle forze politiche soprattutto per evitare una concentrazione massima di potere e per un lunghissimo periodo ininterrotto di governo da parte dello stesso soggetto. Lo stesso discorso e la stessa metodologia che fu scelta e imposta dal legislatore nella legge per la elezione diretta dei Sindaci.
Proviamo quindi a spiegare ai nostri lettori questo intricato quadro legislativo che regola la materia del numero massimo di mandati consecutivi che la Legge prevede per i Governatori delle 20 Regioni italiane.
Partiamo dalla Riforma della Costituzione del 1999 che introdusse nel nostro ordinamento la elezione diretta dei Presidenti delle Regioni. Trattandosi di Legislazione concorrente tra Regioni e Stato, quest’ultimo dettava le “Regole generali” per il corretto e omogeneo funzionamento di tutte le Regioni. Una sorta di disposizione cornice (o quadro) cui attenersi e valida per ogni Regione. L’Ente locale avrebbe regolato ogni altro aspetto di natura territoriale o anche la tipologia di sistema elettorale da adottare (con preferenza unica per i Consiglieri, abbinamento uomo donna nell’indicazione delle preferenze da esprimere, tripla preferenza se alternata uomo-donna e quant’altro ritenuto più confacente etc). Tra i principi generali sanciti dallo Stato veniva indicato il divieto di candidatura del Presidente che avesse già completato due mandati consecutivi alla guida di una regione. Ma la difficile comprensione della norma costituzionale imponeva un ulteriore approfondimento legislativo. E fu così che per fare maggiore chiarezza, nel 2004 il Parlamento approvò la Legge 165 con la quale, per non lasciare dubbi o interpretazioni controverse, si sancì di riprendere e applicare direttamente e per analogia la normativa che regolava l’elezione diretta dei sindaci con la nota e indiscussa previsione del tetto massimo consecutivo di due mandati.
Rispetto a questo quadro legislativo farraginoso si inserisce l’iniziativa del Consiglio Regionale della Campania che, come estrema ratio voluta dal suo Governatore De Luca, ha approvato recentemente (5 novembre 2024) una Legge Regionale che recepisce (molto tardivamente e solo ora strumentalmente) la Legge 165 del 2004 che, come abbiamo detto, vieta di candidarsi alla Presidenza delle regioni chi abbia ricoperto quell’incarico per due mandati consecutivi. Ma la Regione Campania non aveva mai recepito prima, nel suo Ordinamento, questa norma statale del 2024 con una apposita Legge Regionale. E pertanto De Luca, per salvare “capri e cavoli” caccia dal cilindro la decisione di far approvare repentinamente una legge ad hoc ai suoi sodali del Consiglio Regionale della Campania. Legge, come detto, varata dal Consiglio Regionale il 5 Novembre 2024 che di fatto e finalmente recepisse la norma Statale. Con questo artificio legislativo, tardivo e strumentale e ai fini della applicazione del Dispositivo, il calcolo dei mandati svolti da Vincenzo de Luca decorrerebbe solo dall’approvazione della Legge Regionale. E pertanto De Luca, surrettiziamente torna “vergine”, cioè a dire come se non avesse mai svolto il ruolo di Governatore della Campania. O, più precisamente, come se fosse stato eletto per la prima volta il 5 Novembre del 2024.
LO STATO RICORRE ALLA CORTE COSTITUZIONALE CONTRO LA LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA
Il giorno prima della scadenza dei termini per la presentazione del ricorso alla Consulta contro l’approvazione della legge regionale “salva De Luca”, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del ricorso contro la previsione di nuova candidatura nelle prossime elezioni amministrative (previste nell’autunno di questo nuovo anno), dell’attuale Presidente regionale giunto quasi al termine del suo secondo mandato consecutivo. Quale sarà il responso della Corte Costituzionale non ci è dato di saperlo. Dovremo aspettare presumibilmente il prossimo mese di Aprile entro cui è atteso il pronunciamento della Consulta. Ciò che conforta è la (quasi) certezza che con l’ultima parola dell’Alta Corte si possa concludere in via definitiva la “querelle infinita” su questo tema. Un argomento ricorrente ogni qualvolta si vota per le elezioni nelle regioni e ci si trova di fronte un Governatore già in carica da 10 anni consecutivi, che tenta in ogni modo di ricandidarsi ancora per un’altra Legislatura regionale, contro ogni disposizione di Legge vigente, ma soprattutto, contro ogni regola del buon senso e rispetto per l’elettorato cui si nega la libertà di scelta dei propri governanti attraverso la candidatura degli inamovibili “soliti noti”.