La Suprema Corte torna a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Sì al sequestro preventivo degli autovelox approvati ma non omologati. Per il legale rappresentante dell’impresa produttrice, infatti, si configura il fumus dei reati di frode in forniture pubbliche e falso per induzione perché i contratti di noleggi con i Comuni parlano di apparecchi «omologati» dal ministero della Infrastrutture, mentre i dispositivi “incriminati” risultano soltanto «approvati» dalla direzione generale per la Sicurezza dei trasporti: le due procedure sono distinte anche in base al dato testuale degli articoli 142, comma sesto, Cds e 345, secondo comma, del regolamento di esecuzione Cds. Le oscillazioni della giurisprudenza di merito, bloccate dalla Cassazione civile con la sentenza n. 10505 del 18/04/2024, non giustificano l’ignoranza della legge penale. È quanto emerge da una sentenza 10365/25 pubblicata il 14 marzo 2025 dalla quinta sezione penale della Suprema corte. Bocciato sul punto il ricorso dell’imprenditore che ha noleggiato i velox a due Comuni e una Provincia. Un conto è l’approvazione, per la quale non si richiedono caratteristiche fondamentali, un altro è l’omologazione che richiede l’accertamento anche mediante prove da parte dell’ispettorato generale per la sicurezza stradale del ministero delle Infrastrutture. Da una parte c’è l’articolo 142, comma sesto, Cds che indica soltanto le «apparecchiature debitamente omologate» come «fonti di prova» per stabilire l’osservanza dei limiti di velocità da parte di chi conduce i veicoli; dall’altra l’articolo 192 del regolamento di esecuzione Cds che distingue l’attività e le funzioni di approvazione e omologazione: la prima è un’attività autonoma e propedeutica, la seconda autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio. L’omologazione, ha spiegato la Cassazione civile, costituisce una procedura tecnica che serve a garantire funzionalità e precisione: per gli strumenti elettronici che misurano la velocità dei veicoli si rende sempre necessaria per verificare se il prototipo dell’apparecchio possiede caratteristiche fondamentali in linea con il regolamento di esecuzione Cds. Nel caso specifico, invece, la certificazione di conformità riguarda la sola telecamera dell’apparecchio e non anche l’unità che elabora i dati. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Quanto alle incertezze della giurisprudenza, il dubbio deve indurre a un atteggiamento di cautela, mentre la soluzione adottata dalla sentenza 10505/24 si colloca nella scia di «prese di posizione già note», a partire dall’ordinanza n. 14597 del 26-05-2021, secondo cui se il soggetto sanzionato contesta la rilevazione spetta all’amministrazione provare «l’omologazione iniziale e la taratura periodica» dello strumento. La frode, poi, si configura quando la fornitura è diversa, in sé o per qualità, rispetto a quella stabilita: sussiste dunque il fumus del reato perché alla conclusione del contratto gli apparecchi sono presentati come conformi mentre fin dall’inizio non sono funzionali all’obiettivo istituzionale perseguito dalla pubblica amministrazione”.