“Un ostacolo alla partecipazione delle principali organizzazioni”
Napoli, 12 aprile 2023 – Nel prendere atto che il Tar della Campania ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dalle Associazioni storiche della città (ACEN, CLAAI, CNA, CdO, Confapi, Confcommercio, Confesercenti ed Unione Industriali) in merito al rinnovo del Consiglio Camerale avviata dalla Camera di Commercio di Napoli, è utile chiarire alcuni aspetti a fronte delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’attuale presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola. Innanzitutto, si evidenzia che la motivazione del provvedimento monocratico è molto precisa, in quanto richiama la normativa di riferimento (D.M. n.156/2011 e circolare ministeriale n.39517/2014) e conferma che la stessa pone a carico delle Organizzazioni imprenditoriali l’obbligo di presentare le sole dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati al D.M.156/2011. In particolare, il Presidente del TAR si è soffermato sulla Circolare 39517/2014 ed ha evidenziato: “La circolare richiama anche l’attenzione sulla previsione normativa secondo cui “le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del calcolo della propria rappresentatività, le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della singola Camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purché tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purché le imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all’organizzazione stessa e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. Al fine del calcolo della propria rappresentatività le organizzazioni possono quindi dichiarare le imprese ritenute validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse siano in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.” In coerenza con quanto rilevato, il Presidente del TAR ha evidenziato che “la scelta operata dalla CCIAA di Napoli con i provvedimenti impugnati di porre a carico delle Organizzazioni imprenditoriali maggiori obblighi dichiarativi, diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare l’onere di trasmettere, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso oltre le dichiarazioni sostitutive richieste dal D.M.156/2011 di cui agli allegati A e B, le ulteriori dichiarazioni sostitutive di cui agli modelli allegati A1 e B1 rendendo noti dati disaggregati sensibili relativi ad ognuna delle associate e nel prevedere che sarà richiesta ai concorrenti in occasione dei controlli a campione “documentazione attestante la regolare iscrizione dell’impresa all’organizzazione imprenditoriale a seguito di presentazione di apposito modulo e/o scheda di adesione…”, si pone in contrasto e viola la normativa richiamata in epigrafe, aggrava illogicamente lo svolgimento della procedura, fa sorgere un ostacolo alla partecipazione delle principali organizzazioni, e le pone in una posizione di svantaggio rispetto ad altre organizzazioni.” Sebbene si tratti di un Decreto Monocratico, dalla motivazione ampia e puntuale traspare la fondatezza delle censure prospettate con i ricorsi che saranno discusse in occasione della Camera di Consiglio del prossimo 10 maggio. E’ del tutto evidente, quindi, che le Associazioni storiche, operando secondo criteri di trasparenza e di reale rappresentatività delle imprese del territorio, hanno più che piacere che si effettuino i dovuti “controlli” e ogni necessario e utile “approfondimento”; va però ricordato che le modalità, i sistemi e le regole che reggono le procedure non potranno che essere le stesse adottate da tutte le Camere di Commercio del Paese, sulla base di quanto determinato dal DM 156/2011 e dalla successiva circolare 39517/2014 dello stesso Ministero delle Attività produttive. Tali regole, infatti, sono state utili a determinare gli avvicendamenti di tutte le Camere di Commercio italiane e a queste si sono uniformate tutte le associazioni di rappresentanza imprenditoriale. Resta pertanto al centro la questione delle ‘regole del gioco’: da un lato, nessuno, né tanto meno l’attuale governance dell’Ente camerale, può arrogarsi il diritto di proporre regole ‘straordinarie’ per il rinnovo di un Consiglio Camerale, facendo da arbitro e da giocatore al tempo stesso, dopo aver dettato tempi e condizioni che, a conti fatti, potrebbero generare “ostacolo alla partecipazione delle principali organizzazioni” ponendole in “una posizione di svantaggio rispetto ad altre organizzazioni “ datoriali, come si legge nel decreto monocratico del Tar e, dall’altro, introducendo novità, come quelle del Vademecum, che sembrano corrispondere ad esigenze di determinate associazioni che sostengono l’attuale presidente. Desta, infatti, perplessità la scelta camerale di considerare paritario l’uso del contante quale modalità di adesione associativa, pur essendo note le difficoltà di dimostrare il requisito dell’effettivo pagamento delle quote associative e la relativa tracciabilità. Le associazioni storiche – che, al di là loro pluridecennale attività al fianco delle aziende, rappresentano migliaia di imprese, offrono loro servizi e assistenza qualificata – hanno esclusivo interesse ad una procedura di rinnovo degli organi camerali che sia in grado di valorizzare i gradi di rappresentatività reale delle imprese e, di conseguenza, delle associazioni datoriali. In tal senso, ogni atto presente, passato e futuro delle Associazioni storiche è e sarà orientato ad evitare tentativi e/o azioni frutto di un disegno personale che non appaia riconducibile al mondo delle imprese né, tanto meno, alla legittima rappresentanza e rappresentatività imprenditoriale del territorio.