Con il Decreto Omnibus (D.L. 113/2024, convertito dalla L. 143/2024), in vigore dall’8 ottobre 2024, è stata introdotta un’indennità una tantum di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari. Con la circolare 19/e del 10 ottobre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i requisiti richiesti ai lavoratori, e quale criticità potrebbe sorgere in casi particolari in merito all’individuazione del datore di lavoro a cui chiederlo. L’obiettivo del Bonus è sostenere temporaneamente, i lavoratori dipendenti a basso reddito con figli, ed è una misura che richiede un processo di autodichiarazione e verifica da parte del datore di lavoro.

Per poter beneficiare del Bonus Natale di 100 euro, i lavoratori dipendenti devono soddisfare tre requisiti:

  1. Reddito complessivo: Devono avere, per l’anno 2024, un reddito non superiore a 28.000 euro.
  2. Condizione familiare:  a) Avere un coniuge fiscalmente a carico (non legalmente separato) e almeno un figlio a carico, oppure, b) Essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio a carico (es. genitore vedovo, figlio non riconosciuto dall’altro genitore, adozione o affidamento a un solo genitore). Infatti sempre nella circolare 19/e l’ade chiarisce il concetto di nucleo familiare monogenitoriale e si precisa che un nucleo familiare c.d. monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:
  • l’altro genitore è deceduto;
  • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;
  • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

In queste ultime tre ipotesi – integranti fattispecie di nucleo familiare c.d. monogenitoriale –, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma in capo al lavoratore richiedente, il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato successivamente separatosi legalmente ed effettivamente.

Il concetto di figlio a carico segue le soglie di reddito previste per legge:

Per figli fino a 24 anni, la soglia di reddito annuo è di 4.000 euro;

Per figli sopra i 24 anni, il limite di reddito scende a 2.840,51 euro, un valore applicabile anche agli altri familiari.

  1. Imposta lorda: L’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve superare la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Il bonus non è previsto per:

  • Titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi – amministratori).
  • Disoccupati (anche se percepiscono la NASpI).
  • Lavoratori autonomi.
  • Lavoratori dipendenti con figli a carico ma conviventi con l’altro genitore senza essere uniti in matrimonio o facenti parte di una famiglia monogenitoriale.

L’indennità è pari a 100 euro e deve essere erogata unitamente alla tredicesima mensilità. Se il lavoratore ha prestato servizio solo per una parte del 2024, il bonus viene proporzionalmente ridotto in base ai giorni di lavoro effettivamente svolti. Il bonus sarà calcolato come: 100/365 * (𝑛° 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑖 𝑙𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖).

Il bonus non subisce decurtazioni per chi lavora part-time o con orari ridotti. In caso di più rapporti di lavoro a tempo parziale in essere, che si svolgono contemporaneamente, i 100 euro saranno erogati dal datore di lavoro individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni di lavoro prestati presso gli altri datori di lavoro.

Come riceverlo?

Il bonus viene erogato dal sostituto d’imposta (datore di lavoro), previa richiesta del lavoratore che deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando di possedere i requisiti necessari (coniuge e figli a carico, reddito).

Il datore di lavoro deve verificare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari, utilizzando anche i dati forniti dai lavoratori relativi ad altri rapporti di lavoro.

Se il lavoratore supera la soglia di 28.000 euro di reddito complessivo a seguito di ulteriori compensi (es. straordinari o premi), il datore di lavoro provvederà al recupero dell’indennità nelle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, e non è soggetto a tassazione, l’importo che il dipendente riceve non sarà soggetto all’IRPEF o ad altre trattenute fiscali, garantendo il pieno beneficio dell’importo.

Il Bonus Natale non influisce sul calcolo dell’ISEE. Poiché si tratta di una misura una tantum e non di un reddito continuativo, non viene considerato nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le richieste di agevolazioni e contributi.