“L’attuale sistema della responsabilità civile dell’organo di controllo societario determina la presenza di azioni che coinvolgono i sindaci, in maniera quasi automatica, avvinti dal vincolo di solidarietà con gli amministratori. Trattandosi di responsabilità concorrente, la misura della colpa e la pretesa risarcitoria sono le stesse per chi ha commesso il fatto e per chi ha vigilato, sebbene non sia equo che chi ha vigilato sia responsabile alla pari di chi quel danno l’ha determinato. Ci troviamo, purtroppo, di fronte ad una prassi giudiziaria non corretta che presume la colpa dei sindaci, individuando una responsabilità di tipo oggettivo e richiedendo un’anomala inversione dell’onere della prova, spettando ai sindaci dover dimostrare l’assenza di ogni forma di negligenza nel compimento dell’incarico. Questa estensione di responsabilità, spesso non governabile neppure con la migliore diligenza professionale, determina il reale rischio che giovani, validi e preparati professionisti scelgano di non assumere incarichi in Collegi sindacali, con conseguenze dirette sulla tenuta di tutto il sistema economico, per cui si rende più che mai necessaria l’approvazione della Proposta di Legge in commento che individui un parametro alla responsabilità, in assenza di dolo”. Lo ha affermato Francesco Cataldi, presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, a margine dell’audizione informale, tenutasi il 12 marzo, presso la II commissione Giustizia del Camera dei Deputati, nell’ambito della proposta di legge “Modifica dell’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale” (A.C. 1276). “Ringraziamo per l’invito il presidente della commissione, Ciro Maschio, e la prima firmataria della proposta di legge, Marta Schifone, con cui il dialogo è sempre stato proficuo e costruttivo”.
“È evidente – spiega Cataldi – che non si vuole difendere chi opera in malafede, ma chi, pur avendo operato con la massima diligenza, viene ingiustamente colpito da un’azione di responsabilità e, di conseguenza, deve impegnare anni a dimostrare la diligenza operata e togliersi dalle spalle il peso di un’azione legale”.
Michela Boidi, consigliere delegato d’area dell’Ungdcec, sottolinea: “Nel corso dell’audizione, abbiamo inoltre espresso parere favorevole alla previsione di un termine certo di decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità, individuato nel deposito della relazione ex art. 2429 c.c. dell’esercizio in cui si è verificato il danno, mentre oggi può essere attivata anche a distanza di numerosi anni. Pertanto, la Proposta di Legge, oltre a dare un carattere di certezza alla decorrenza della prescrizione, rende la normativa analoga a quella prevista per i revisori legali, eliminando una disparità che non ha ragione di esistere. Oltre a necessitare, quindi, di un parametro economico della responsabilità, è fondamentale individuare il momento in cui questa si possa attivare, derivando esclusivamente dalle informazioni conosciute e conoscibili dall’organo di controllo nel corso delle proprie verifiche periodiche, evitando pericolose ricostruzioni a posteriori. Per tutte queste ragioni, riteniamo opportuno che l’approvazione della Proposta di Legge avvenga nel più breve tempo possibile, affinché l’incarico di sindaco venga svolto da professionisti qualificati con la necessaria consapevolezza di non essere ritenuti automaticamente responsabili, per un importo potenzialmente illimitato, anche qualora si sia fatto tutto il possibile, in relazione alle informazioni in proprio possesso e che avrebbero dovuto conoscere nel corretto svolgimento del proprio incarico”.