Manca poco per l’invio dell’adesione al concordato preventivo biennale. I contribuenti entro il 31 ottobre dovranno insieme al dichiarativo inviare l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Entro il 2.12.2024 dato che il 30.11.2024 è sabato i contribuenti soggetti Isa e forfettari sono tenuti al pagamento dell’imposta sostitutiva in occasione del versamento del secondo acconto delle imposte già determinate in base al metodo storico, ossia basandosi sul 2023, più un quid in più pari al 10%  per Iperf e Ires e 3% irap della differenza positiva tra il reddito concordato 2024 e reddito 2023 rettificato delle minusvalenze/plusvalenze, sopravvenienze attive/passive ecc.; se il primo acconto tra l’altro già versato è stato determinato con metodo previsionale sull’andamento del 2024, allora il secondo acconto andrà versato per differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato 2024 e primo acconto previsionale già versato.

Per i soggetti forfettari lo strumento è introdotto solo in via sperimentale, a valere solo per l’anno di imposta 2024.

I soggetti ammessi sono i soggetti che nell’anno di imposta precedente all’annualità oggetto di concordato hanno applicato gli Isa (indice sintetico di affidabilità) e non può accederci se ci sono cause di esclusione e i soggetti forfettari esclusi quelli che hanno aperto posizione Iva nell’anno di imposta 2023.

Per l’accesso al concordato preventivo è necessario che alla data di adesione al concordato stesso:

  • Non siano presenti debiti tributari, o che siano stati estinti quelli d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro per quanto riguarda i tributi amministrativi dall’Agenzia delle Entrate;
  • Non siano presenti contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 è esclusa la possibilità di aderire al concordato in caso di:

  • Mancata presentazione della dichiarazione dei redditi anche in uno solo dei tre periodi d’imposta precedenti agli anni di applicazione del concordato 2021-2023, laddove la dichiarazione fosse dovuta; Nella faq 14 del 25 ottobre dell’agenzia delle entrate si chiede conferma se l’omessa presentazione della dichiarazione irap riguardo gli anni 2021/2023 non precluda l’accesso all’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) così come l’omessa dichiarazione irap per gli anni 2024/2025 non comporti la decadenza dal CPB: Si conferma che l’omessa dichiarazione IRAP relativa ad uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui si aderisce  al CPB non costituisce causa di esclusione dallo stesso, atteso che l’articolo 11, comma 1 del decreto CPB riferisce tale causa di esclusione alla sola “mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento”.

Viceversa, l’articolo 22, comma 2, lettera c), prevede tra le cause di decadenza dal CPB «le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, l’omessa dichiarazione IRAP, per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025, determina la decadenza dal CPB.

  • Condanna per reati tributari commessi negli ultimi tre anni di imposta precedenti a quelli di applicazione del CPB.
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a  società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato DPR.

In caso di adesione al contribuente vengono riconosciuti i seguenti benefici:

  • riconoscimento integrale del regime premiale isa;
  • i periodi di imposta oggetto di concordato non sono accertabili ex art. 39 D.P.R. n. 600/1973. Ciò non significa che una verifica sia impossibile infatti resta ferma la possibilità per i soggetti verificatori di effettuare accessi, ispezioni e verifiche il cui esito negativo potrebbe determinare la decadenza dai benefici. In caso di mancata adesione il D.Lgs n. 13/2024 prevede che l’ade e il Corpo della Guardia di finanza programmino l’impiego di maggiore forza lavorativa per intensificare i controlli. Non saranno controllo automatici ma il contribuente potrebbe essere maggiormente oggetto di attenzione così come i soggetti con un esito Isa pari o inferiore a 6.

Sono invece cause di cessazione:

  • la cessazione dell’attività;
  • per i soggetti Isa la modifica dell’attività esercitata con conseguenza di applicazione Isa diverso rispetto a quello previsto per l’attività precedentemente svolta, sulla quale era stata formulata la proposta di concordato;
  • per i contribuenti in regime forfettario: la modifica dell’attività esercitata, in ragione della quale si calcola una percentuale di forfettizzazione diversa da quella prevista per l’attività precedentemente svolta, sulla base della quale è stata formulata la proposta di concordato;
  • il conseguimento di un reddito effettivo inferiore del 50% rispetto a quello concordato, ma solo per determinate cause straordinarie quali, eventi calamitosi, altri eventi di natura straordinaria che hanno provocato danni ai locali destinati all’attività, danni alle scorte di magazzino, l’impossibilità di accedere ai locali dove si esercita l’attività, la sospensione dell’attività dandone comunicazione agli enti, la sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione agli ordini di appartenenza.

Sono invece cause di decadenza:

  • l’accertamento che riguarda i periodi concordato precedente, dal quale emerge uno scostamento di almeno il 30% dei ricavi dichiarati;
  • violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
  • comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento;
  • violazioni relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 
  • agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’imposta sul valore aggiunto); 
  • all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi (mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale); 
  • all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento); 
  • all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici);
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato; 
  • sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; 
  • ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 del decreto CPB, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 237 del medesimo decreto, vale a dire, nella eventualità che vengano meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato; 
  • è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto CPB, vale a dire nei casi di omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato.