Focus dell’Odcec Napoli sul nuovo ‘Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza’ con i magistrati Gianpiero Scoppa, Livia De Gennaro e Marco Pugliese
NAPOLI – Il ‘Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza’, entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022, rappresenta l’ennesima sfida culturale per i professionisti, i quali dovranno confrontarsi, volendo citare solo talune delle peculiarità del nuovo testo normativo, con l’universalizzazione delle procedure concorsuali, estese ad ogni categoria di debitore, cui aggiungere una nuova visione del rapporto con la ‘crisi del debitore’, vista la propensione a favorire meccanismi di allerta e composizione tempestiva”.
Lo ha detto Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli presentando il forum che si terrà martedì 13 settembre 2022 alle ore 15,00 presso la sala conferenze (piazza dei Martiri, 30) a cui interverranno Gianpiero Scoppa (presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli), Livia De Gennaro e Marco Pugliese (magistrati della Sezione fallimentare del Tribunale di Napoli), Maria Caputo (consigliere segretario dell’Odcec Napoli), Carolina Rumboldt (vicepresidente della Commissione Diritto della Crisi di Impresa), Immacolata Maria Lorenza Vasaturo, Gioina Iuliano e l’avvocato Gaetano Caggiano (compenenti della Commissione Diritto della Crisi di Impresa). Le conclusioni saranno affidate al professor Fabrizio Di Marzio (ordinario di Diritto Privato presso l’Università degli studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara).
“Il nuovo ‘codice della crisi’ avrà un impatto significativo sul tessuto economico e sociale, quale riflesso della sua manifestazione giuridica. Tra le altre cose – sostiene il professor Ciro Esposito (presidente della Commissione crisi di impresa e insolvenza dell’Odcec di Napoli) -, si assiste innanzitutto alla ‘universalizzazione’ delle procedure concorsuali che non riguardano più unicamente gli ‘imprenditori commerciali’, essendo estese ad ogni categoria di debitore (imprenditore agricolo, ‘piccolo imprenditore’, professionista e consumatore). Anche questi avranno, la possibilità di curare la propria ‘crisi’ accedendo a strumenti concordatari tesi a trovare soluzione alla loro condizione. Ciò tenuto conto che il legislatore impone, al debitore in crisi, una cura tempestiva della propria condizione, mettendogli a disposizione vari percorsi di guarigione. Ne viene tuttavia, che ove il debitore (sia esso anche consumatore o professionista) non segua la strada della ‘cura tempestiva’ potrà patire la liquidazione concorsuale di tutto il suo patrimonio, secondo una procedura simile a quello che una volta si chiamava fallimento e che oggi viene qualificato, in maniera più soft, come liquidazione.
In questo contesto – aggiunge il presidente della Commissione crisi di impresa e insolvenza -, i professionisti vedono aumentare le loro occasioni di impegno professionale, patendo, al tempo stesso, una amplificazione delle responsabilità. Si pensi alla figura dell’esperto, nominato in sede di composizione negoziata della crisi, o ancora alle ulteriori possibilità di assistenza professionale a vantaggio degli imprenditori in crisi, nella ricerca di soluzioni alla medesima.
Si tratta di incarichi che richiedono specifiche competenze professionali e che possono essere forieri di soddisfazioni, ma anche causa di grandi responsabilità ove si somministri colpevolmente la cura sbagliata, ovvero si realizzino ‘accanimenti terapeutici’.
Anche coloro che assumono la carica di membri del collegio sindacale vedono aumentare le loro prerogative di intervento, con una amplificazione delle correlative responsabilità.
Insomma il nuovo codice – al di là dei suoi limiti costituiti da una non facile comprensione delle singole regole e da una certa asistematicità – si presenta come una rilevantissima occasione per chi voglia accedere ad una cura tempestiva della “malattia della crisi”, ma al tempo stesso uno strumento di sofferenza per coloro che, non curanti, non realizzino processi di guarigione, potendo patire la perdita concorsuale di tutto il patrimonio. Non si deve commettere l’errore di pensare – conclude Esposito – che il codice sia una marea, perché è un diluvio”.