L’Inps offre la possibilità di riscattare il corso legale di studi universitari al fine di convertire gli anni universitari in anni contributivi e di detrarre al 19% attraverso il modello 730 o dichiarazione dei redditi oppure a seconda dei casi di dedurli integralmente.
Sono riscattabili i periodi che corrispondono alla durata dei corsi legali di studio universitario, al termine dei quali sono stati conseguiti uno o più titoli rilasciati dalle università o da istituti di livello universitario.
Per i periodi di studio universitario compiuti all’estero, bisogna procedere con la ratifica e l’esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella regione europea. Il DPR 30 luglio 2009, n. 189, in esecuzione dell’articolo 5 della predetta legge, disciplina tra, l’altro, il procedimento per il riconoscimento dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali.
Il riscatto degli anni di laurea prevede quali vantaggi sia quello di acquisire anzianità contributiva e sia di aumentare la propria pensione e per far in modo che si esca dal mondo del lavoro in anticipo visto che vengono considerati come anni di contributi versati. Rappresentano una detrazione del 19% se vengono versati per un proprio familiare a carico mentre se sono riscattati per se stessi rappresentano una intera deducibilità.
Per poter accedere a questo tipo di agevolazione bisogna essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali; innanzitutto essere in possesso di un titolo di studio e quindi aver conseguito la laurea o titoli equiparati; i periodi per i quali si chiede il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali; essere titolari di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto. Ciò fatto salvo quanto previsto nel caso di domanda presentata da soggetti inoccupati.
Gli anni che si possono riscattare per la laurea ai fini pensionistici possono essere pari all’intero periodo (riscatto totale) del corso di laurea o solo per singoli periodi (riscatto parziale). Inoltre, l’onere del riscatto può essere dilazionato senza l’applicazione di interessi, consentendo un pagamento in 120 rate mensili, corrispondenti a un periodo di 10 anni.
I periodi di studio che si possono riscattare sono quelli che coincidono con la frequenza e la conclusione dei seguenti corsi:
- diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei);
- diplomi di specializzazione, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
- dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- lauree triennali, laurea specialistiche o magistrali;
- diplomi AFAM rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.
- i titoli equiparati elencati nella nota MUR su Equipollenze ed equiparazioni.
Non è possibile riscattare gli anni fuori corso. Restano esclusi dall’agevolazione anche i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’articolo 2, comma 1, Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Non sono utili ai fini del riscatto della laurea nemmeno gli anni di studi universitari (o equiparati) a cui non ha fatto seguito il conseguimento del titolo. Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi ma non è possibile chiedere la rinuncia o la revoca della contribuzione da riscatto di laurea legittimamente accreditata a seguito del pagamento del relativo onere.
La Corte Costituzionale, si è anche pronunciata con la sentenza 112 del 2024 su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Roma circa la neutralizzazione di periodi contributivi relativi al riscatto della laurea. Ossia, parliamo della cancellazione di questi periodi riscattati, con lo scopo di aumentare l’assegno pensionistico.
Secondo i togati, la decisione conferma la legittimità delle norme per cui i pensionati che hanno riscattato periodi di studio per raggiungere specifici requisiti pensionistici, non possono richiedere la “neutralizzazione” di tali periodi successivamente con lo scopo di ricevere un trattamento pensionistico più favorevole.