Quando il cliente scivola rovinosamente sulla soglia di marmo, riportando gravi lesioni, il negoziante è responsabile penalmente e quindi è tenuto a risarcirlo. Ma non solo: è del tutto irrilevante che piovesse e che il passo fosse frettoloso. È quanto affermato dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 41393 del 12 novembre 2024, ha accolto il ricorso dell’avventore di una farmacia che era scivolato all’entrata, sulla soglia di marmo, in un giorno di pioggia. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “Chiave interpretativa, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso a essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa, finalità che possono anche essere sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro e ogni luogo nel quale il lavoratore deve o può recarsi per provvedere a incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività. Né può rilevare che, si legge nell’ultimo passaggio della decisione, l’uomo avesse fretta, e con un atteggiamento imprudente avesse varcato quella soglia”.