Il 9 agosto del 2023 con la risoluzione 50/E sono stati istituiti i codici tributi per regolarizzare la detenzione delle criptovalute. Il pagamento dell’imposta sostitutiva e delle sanzioni, necessario a sanare la situazione, deve avvenire in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza e, quindi, entro il 30 novembre 2023, tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività detenute. 

Il codice tributo 1718, denominato Emersione delle cripto-valute, è destinato alle sanzioni per la violazione dell’obbligo di monitoraggio; il codice tributo 1719 per l’Emersione delle cripto-attività è relativa all’imposta sostitutiva dovuta sui valori oggetto dell’istanza di regolarizzazione.

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento ha approvato il modello dell’istanza insieme alle relative istruzioni e uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il provvedimento ha anche stabilito che il versamento degli importi dovuti debba essere effettuato con modello F24 senza possibilità di compensazione.

Provvedimento e risoluzione dettano le prime regole pratiche per usufruire della procedura che consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detengono cripto-attività al 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente istanza e versando un importo parametrato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

I due nuovi codici tributo, arrivati con la risoluzione sono:

  • 1718 denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”
  • 1719 denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Il loro posto è nel modello “F24 Elide”, in corrispondenza delle somme della colonna “importi a debito versati”, indicando:

  1. nella sezione contribuente sono indicati: 
  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento del soggetto tenuto al versamento
  1. nella sezione erario ed altro sono indicati:
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Al fine di applicare al meglio le norme che il legislatore ci impone è bene supportare i soggetti contribuenti obbligati a tale adempimento e i dottori commercialisti sono la categoria interessata a garantire che gli obbligati interpretino ed applichino le norme al fine di regolarizzare le posizioni di ogni soggetto.