Tra i vantaggi del regime forfettario vale la pena di segnalare da subito che chi aderisce a tale regime fiscale è esonerato dalla tenuta dei libri contabili, non è tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, è esonerato dagli obblighi di liquidazione e dal versamento dell’imposta e di presentare la dichiarazione annuale IVA.
I contribuenti forfettari non devono inoltre sottostare agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), cioè agli indicatori con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e la loro affidabilità fiscale.
Appare chiaro quanto il regime forfettario garantisca un rapporto più semplice con il Fisco, soprattutto a livello burocratico. Prima di proseguire prendiamo però confidenza con due concetti che ci saranno utili in seguito: il coefficiente di redditività e l’imposta sostitutiva.
Il primo rappresenta la percentuale da applicare sui ricavi per ottenere il reddito imponibile e calcolare sia le imposte che i contributi da versare al Fisco, esso varia a seconda del codice ATECO di riferimento. L’imposta sostitutiva è invece un’imposta che, nel caso del regime forfettario, sostituisce appunto le imposte IRPEF, IRAP e le addizionali richieste a chi aderisce all’Ordinario Semplificato.
I contribuenti che aderiscono al regime forfettario non applicano l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) nelle fatture emesse, ciò vale per qualsiasi tipo di prodotto venduto o servizio fornito. L’IVA presente nelle fatture ricevute rappresenta invece un costo indetraibile della propria attività. A ciò si aggiunga che scegliendo questo tipo di regime non si avrà l’obbligo di registrazione delle fatture, a cui devono sottostare imprenditori e professionisti che fanno riferimento al regime ordinario. Tutte le fatture devono essere, in ogni caso, numerate e conservate.
Come per altri regimi è necessario emettere le fatture elettroniche, attualmente però tale obbligo sussiste soltanto per coloro che nel 2021 hanno registrato ricavi superiori ai 25.000 euro, anche se quelli del 2022 sono stati superiori a tale importo. È comunque consigliabile adottare da subito la fatturazione elettronica in quanto dal 1° gennaio 2024 non vi sarà più alcun tipo di esclusione. Si ricorda, inoltre che le fatture verso la Pubblica Amministrazione e verso l’estero devono essere sempre in formato elettronico.
Le fatture per le prestazioni di servizio devono essere emesse e inviate all’SDI (Sistema di Interscambio) entro 12 giorni dal pagamento. Per quanto riguarda invece la vendita di beni, le fatture devono essere emesse nel momento in cui la merce viene spedita o consegnata al cliente, l’invio all’SDI va quindi effettuato entro 12 giorni dalla data di fatturazione.
Da non dimenticare inoltre che a tutte le fatture di importo superiore ai 77,47 euro è obbligatorio apporre una marca da bollo da 2 euro, cartaceo o virtuale a seconda del formato utilizzato per la fatturazione, è possibile addebitare il costo del bollo al cliente ma in questo caso l’ammontare dei bolli addebitati durante l’anno d’imposta parteciperà alla determinazione dei ricavi.
È infine utile segnalare che in regime forfettario le prestazioni ricevute non sono soggette a ritenuta d’acconto, comprese quelle effettuate da professionisti.