Il superbonus continua a poter essere fruito sulle spese relative agli interventi agevolati ma solo per alcuni soggetti, quali persone fisiche, condomini e Enti del Terzo Settore, novità introdotta dal DL 212/2023 convertito e dalla legge di bilancio 2024. Infatti: 

  • Per i condomini solo su edifici a prevalente destinazione abitativa, per gli interventi trainanti e trainati sulle parti comuni degli edifici e dai relativi condomini per gli interventi trainati sulle rispettive parti private degli edifici;
  • per persone fisiche che possiedono interamente edifici plurifamiliari composto da un numero massimo di 4 unità immobiliari principali, sia per gli interventi sulle parti comuni che per gli interventi sulle singole unità immobiliari;
  • Enti del Terzo Settore per qualsiasi immobile da essi detenuti o di proprietà.

Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% è previsto inoltre un fondo povertà, istituito per i cittadini con un basso Isee (15mila euro) che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60%, da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno adottate con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e non concorre alla formazione della base imponibile.

Gli altri soggetti con il finire del 2023 sono usciti di scena. Il Superbonus, un’iniziativa nata nel clima di emergenza Covid-19, sta vedendo una graduale decrescita, la misura del bonus è del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025. Per i cantieri già avviati mantenuta la detrazione al 110% sui lavori asseverati entro il 31 dicembre 2023, mentre per le opere da realizzare si applicano le nuove aliquote.

L’unica eccezione dove si può applicare ancora il 110% per le spese sostenute nel 2024 e 2025 sono: 

  • gli interventi effettuati da Enti del Terzo Settore, che svolgono attività socio-sanitarie e assistenziali su immobili catastalmente classificati con categoria B/1, B/2 e D/4;
  • gli interventi relativi a immobili destinati ad abitazione danneggiati da eventi sismici con nesso di causalità e inagibilità attestati da scheda AeDES o documento analogo, ubicati nelle Regioni dove era stato dichiarato lo stato di emergenza.

Queste sono le uniche eccezioni che consentono di beneficiare del bonus del 110% o in modo opzionale anche dello sconto in fattura o della cessione del credito.

La forma opzionale continua ad essere ammessa solo per gli interventi da IACP, cooperative edilizie e Enti del Terzo Settore; per gli interventi effettuati da condomini nonché da persone fisiche che possiedono interi edifici plurifamiliari con massimo quattro unità immobiliari che hanno però presentato la CILA-s entro e non oltre il 16 Febbraio 2023.

In caso di presentazione della CILA-s per costruzione o demolizione o ristrutturazione l’eventuale insorgenza di varianti soggettive (committente e/o impresa affidataria dei lavori) o oggettive (interventi) in data successiva non pregiudica la possibilità di poter usufruire del superbonus nelle forme opzionali in deroga al blocco delle opzioni disposto dall’art. 2 comma 1 del DL 11/2023. 

Il decreto prevede, inoltre, ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Fra le novità, i contribuenti potranno fruire una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per realizzare i lavori in edifici già esistenti, che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala   e piattaforme elevatrici. Il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici), inoltre, deve risultare da apposita asseverazione e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con “bonifico parlante”.

Infine, è esclusa la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro la data di entrata in vigore del Dl n. 212/2023 in commento, il titolo abilitativo.

Esistono altre agevolazioni, infatti oltre ai bonus principali, esistono il bonus verde e il bonus mobili, che continuano a fornire incentivi per specifici interventi domestici. La molteplicità di questi sconti evidenzia una tendenza verso una diversificazione delle opzioni di miglioramento abitativo, pur nel contesto di una progressiva riduzione del Superbonus.