Con il D.M. 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023, scatta il conto alla rovescia per la presentazione della comunicazione del titolare effettivo entro l’11 dicembre 2023, già pero indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi anno 2022 da inviare entro il 30 novembre 2023 se l’azienda ha ricevuto crediti di imposta. Il rigo RU da compilare è RU150 e deve essere compilato qualora nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 il soggetto abbia beneficiato dei seguenti crediti: credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi ordinari (codice credito L3); credito d’imposta in beni strumentali nuovi materiali 4.0 (codice credito 2L); credito d’imposta in beni strumentali nuovi immateriali 4.0 (codice credito 3L); credito d’imposta formazione 4.0 (codice credito F7); credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione (codice credito L1).
Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari. Le entità tenute all’individuazione e comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo sono:
- le imprese con personalità giuridica
- le persone giuridiche private
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
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- LE IMPRESE CON PERSONALITA’ GIURIDICA
Principali soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo:
- società a responsabilità limitata
- società per azioni
- società in accomandita semplici
- società cooperative
ma come si individua IL TITOLARE EFFETTIVO? È la persona fisica che ha la proprietà diretta o indiretta posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, di una partecipazione superiore al 25% del capitale.
Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si considerano, nell’ordine, i seguenti requisiti:
- controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria
- controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria
- esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società
- possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Un’impresa può avere anche più di un titolare effettivo.
Quali strumenti occorrono per dichiarare il titolare effettivo?
- dispositivo di firma digitale
- contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco
- nuovo ambiente di compilazione DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato
Come si comunica il titolare effettivo:
- Con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede legale dell’impresa.
- La comunicazione è destinata esclusivamente al Registro Imprese: nessun altro Ente coinvolto
- non può contenere ulteriori contestuali adempimenti
- avviene tramite il nuovo modello TE
- deve essere firmata digitalmente da un amministratore (non è consentito l’utilizzo della procura speciale)
- non prevede allegati obbligatori
- è soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall’imposta di bollo
Quali dati si comunicano?
– i dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi
– il requisito che conferisce tale status
– l’eventuale indicazione di soggetto controinteressato all’accesso, ad esempio in caso di titolare effettivo minore d’età o inabile
– la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.
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- PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
Soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo coinvolti sono: Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, iscritte o meno al R.E.A., che hanno acquisito la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome.
È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
– fondatore, se in vita
– beneficiario
– titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione
Una PGP può avere anche più di un titolare effettivo.
La comunicazione avviene nelle stesse modalità previste per le persone giuridiche.
Quali dati si comunicano?
- dati identificativi dell’ente: denominazione, codice fiscale e PEC
- la sede legale e se diversa la sede amministrativa
- i dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi
- il requisito che conferisce tale status l’eventuale indicazione di soggetto controinteressato all’accesso, ad esempio in caso di titolare effettivo minore d’età o inabile
- la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000.
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- TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AI TRUST
Principali soggetti coinvolti nella campagna di comunicazione sono:
i trust in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti in Italia e quelli non residenti, ma con i redditi prodotti in Italia.
gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.
Come si individua il titolare effettivo:
È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
- costituente
- fiduciario (tranne nei casi specifici previsti dalla normativa)
- guardiano
- beneficiario
- soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Un Trust può avere anche più di un titolare effettivo.
Il Titolare effettivo si comunica con una pratica telematica di comunicazione unica, da inviare alla Camera di Commercio di riferimento per la sede del trust o istituto giuridico affine. Se il trust è stato costituito all’estero, l’invio deve essere destinato alla Camera di Commercio di Roma.
La comunicazione avviene tramite il nuovo modello TE deve essere firmata digitalmente da un fiduciario (non è consentito l’utilizzo della procura speciale) non prevede allegati obbligatori è soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall’imposta di bollo
Devono essere comunicati i dati identificativi del Trust o istituto giuridico affine; la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione; i dati anagrafici del soggetto o dei soggetti individuati come titolari effettivi; il requisito che conferisce tale status.
Conferma annuale
Deve essere evidenziato che i dati e le informazioni oggetto di comunicazione devono essere poi confermati annualmente. Di fatto, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma, il dato deve essere oggetto di conferma. La comunicazione di conferma del titolare effettivo può essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.
Le variazioni successive
Nel modello di comunicazione viene richiesto di specificare se si tratta della comunicazione iniziale o di una sua variazione successiva. Questo significa che devono essere comunicate, con le stesse modalità viste sopra, anche eventuali variazioni di dati e informazioni, entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Disciplina sanzionatoria
Deve essere evidenziata anche la disciplina sanzionatoria legata alla omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese. In particolare, è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro l’omessa comunicazione delle informazioni, secondo quanto previsto dall’art. 2630 del codice civile. La sanzione si applica in capo a ciascun soggetto obbligato alla stessa, ex art. 5 della Legge n. 689/81. Nel caso in cui, invece, la comunicazione viene inviata nel termine di 30 giorni successivi al termine ordinario di scadenza (compimento dell’atto che da luogo alla variazione), la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad 1/3.
Purtroppo la burocrazia invece di snellire gli adempimenti e ridurli, diventa sempre più farraginosa e questo non fa altro che caricare ulteriormente le aziende di un onere sia in termini di lavoro che in termini di costi. Non mi resta che augurare alle imprese un buon lavoro, ed al legislatore di venire incontro alle esigenze delle PMI che sono e restano l’architrave del sistema industriale italiano.