Secondo la Cassazione il controllo da contemperare la privacy e le esigenze difensive dell’impresa che iniziano solo dopo i fondati sospetti
Nuovo orientamento della Cassazione nell’ambito dei lavoratori ‘spiati’ dall’azienda, controllati a loro insaputa e poi licenziati. Ma è legittimo spiare un dipendente? Ed è legittimo licenziare il dipendente spiato? Contrariamente a quello che si può pensare, non è lecito il controllo dei lavoratori all’interno dell’azienda o mentre stanno svolgendo la loro attività. Il datore non può controllare la mail aziendale del dipendente indiscriminatamente e senza un fondato sospetto di illecito disciplinare. In questo modo verrebbe violata la privacy del dipendente e il licenziamento sarebbe nullo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza 807 del 13 gennaio 2025, ha respinto il ricorso di un’azienda che aveva pescato nella posta elettronica di un dirigente per trovare il motivo per licenziarlo. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Bene ha fatto la Corte d’Appello di Milano a trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, equilibrio che verrebbe meno ove si consentisse al datore di lavoro, alla luce di un fondato sospetto, di estendere il controllo difensivo a tutti i dati che, fino a quel momento, sono stati raccolti e conservati nel sistema informatico. Come statuito nella sentenza rescindente, “può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni” e solo tali informazioni successive potranno fondare l’eventuale esercizio dell’azione disciplinare essendo invece precluso al datore di ricercare nel passato lavorativo elementi di conferma del fondato sospetto e di utilizzare gli stessi a scopi disciplinari in quanto ciò equivarrebbe a legittimare l’uso di dati probatori raccolti prima (e archiviati nel sistema informatico) e a prescindere dal sospetto di condotte illecite da parte del dipendente.”