Nuovo giro di vite all’utilizzo indiscriminato degli autovelox:  oltre all’approvazione serve una procedura tecnica, oltre che amministrativa, per garantire la funzionalità dello strumento: non può essere la circolare ministeriale a equiparare i due iter

Una nuova sentenza torna ancora a bacchettare l’indiscriminato utilizzo dell’autovelox con un nuovo orientamento giurisprudenziale. Cade definitivamente il verbale con la sanzione amministrativa e il taglio dei punti patente perché l’autovelox che ha rilevato l’infrazione risulta sì approvato, ma non omologato: le due procedure, ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza 10505/24, non sono equiparabili perché l’omologazione ha natura tecnica, oltre che amministrativa, perché serve a garantire la funzionalità dello strumento, condizione indispensabile affinché sia legittimo l’accertamento della violazione attraverso la misurazione elettronica della velocità. È quanto emerge da una sentenza depositata il 21 marzo 2025 dalla sezione civile del giudice di pace di Alcamo, in provincia di Trapani. Accolta l’opposizione proposta dal proprietario del veicolo difeso dall’avvocato Emanuele Gualniera: è annullato il verbale con la multa di 190 euro e il taglio di tre punti sulla patente ex articolo 142, comma ottavo, Cds. E ciò sempre perché dal verbale emerge soltanto l’approvazione da parte del ministero delle Infrastrutture dell’apparecchio che ha rilevato l’eccesso di velocità e non anche l’omologazione, che è una procedura diversa perché serve a garantire la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato. I due iter, spiega la giurisprudenza di legittimità, hanno caratteristiche, natura e finalità differenti: l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, mentre l’approvazione non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento di esecuzione del codice della strada. E attenzione: l’equipollenza fra omologazione e approvazione «non trova supporto nelle fonti primarie», cioè il Cds in relazione al regolamento di esecuzione Cds, «che, in quanto tali – scrive la Cassazione – non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo». Il ministero delle Infrastrutture, intanto, ha bloccato il decreto annunciato venerdì scorso che doveva fare ordine nella giungla dei velox indicando la linea ai Comuni, sul rilievo che sia prima necessario censire gli apparecchi, dopo aver accarezzato l’idea di omologare d’ufficio tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno 2017 in poi. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.