Secondo quanto stabilito dal codice civile, ordinariamente, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio; in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 andrà quindi approvato nell’ordinario termine del 29 aprile essendo quest’anno un anno bisestile. Successivamente entro 30 giorni deve essere depositato presso il registro imprese dove l’azienda ha la sede legale.
L’esercizio 2023 purtroppo è stato caratterizzato da una serie di problematiche, quali l’aumento dei prezzi energetici, la guerra nel Medio-Oriente, l’inflazione e le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati che hanno fatto si che sono state predisposte una serie di norme derogatorie rispetto alle regole ordinarie di redazione del bilancio. Una tra tante è la possibilità di sospendere gli ammortamenti ma bisogna fare molta attenzione nell’utilizzare questo strumento per incompatibilità della vita residua del bene. Altro aspetto da considerare è la situazione dei mercati finanziari e quindi la possibilità di mantenere i valori risultanti dal bilancio precedente. Non è stata riproposta la disciplina di cui all’art. 6 del DL n. 23/2020 convertito in legge n.40/2020 che ha consentito la sterilizzazione delle perdite di capitale emerse nell’anno 2022 e precedenti e né riproposte le norme sulla continuità aziendale finalizzata a neutralizzare nei bilanci 2019 e 2020 gli effetti dell’emergenza epidemiologica. Occorre quindi fare una valutazione prospettica dell’azienda per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, considerando anche i fatti successivi alla chiusura del bilancio.
Un’importante novità è rappresentata dall’OIC 34 sui ricavi, applicabile dal 1° gennaio 2024, la principale novità in arrivo riguarda l’introduzione di tecniche contabili volte all’identificazione e valorizzazione delle “unità elementari di contabilizzazione”. Un unico contratto di vendita può infatti includere prestazioni diverse che richiedono una contabilizzazione separata. Ad esempio, può essere il caso della vendita di un macchinario associata alla prestazione di un servizio di manutenzione per un certo numero di anni. In quell’eventualità il ricavato della vendita del bene – secondo il nuovo principio contabile – deve essere separato dal corrispettivo del servizio di manutenzione e contabilizzato a parte. È stata comunque prevista una procedura semplificata per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. Altra rilevante novità del nuovo principio contabile riguarda la contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi. È stato chiarito in quali casi questi vanno rilevati al conto economico in base allo stato di avanzamento. Il redattore di bilancio deve procedere all’identificazione con l’analisi del contratto di vendita al fine di stabilire quali sono le unità elementari di contabilizzazione. Nello specifico devono essere trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente. La segmentazione del contratto è necessaria in quanto da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti e obbligazioni da contabilizzare separatamente.
La separazione delle singole unità elementari non è fattibile quando:
a) i beni e i servizi previsti dal contratto sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri; oppure
b) una o più prestazioni previste dal contratto, non rientrano nelle attività caratteristiche della società e sono prestate gratuitamente.
Nel bilancio 2023 dovranno essere regolarizzate le rimanenze di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. Dovranno poi essere recepiti gli effetti delle operazioni di assegnazione di beni ai soci agevolate. Per quanto attiene all’informativa non finanziaria, si evidenzia che la nuova direttiva n.2022/2464/Ue sul reporting di sostenibilità, che prevede un significativo ampliamento della platea dei soggetti obbligati a fornire informazioni di carattere non finanziario e l’adozione di standard europei per la rendicontazione, troverà applicazione soltanto a partire dal 2024, sulla base delle dimensioni delle imprese. Tuttavia, occorre prestare attenzione già nella redazione del bilancio 2023.
Per il deposito del bilancio 2023 si continuerà ad applicare la tassonomia XBRL versione 2018-11-04 già utilizzata per gli anni 2018-2022. Infine trovano applicazione per la prima volta gli emendamenti ai principi contabili nazionali relativi alle società cooperative rilasciati dall’OIC del 9 giugno 2022.