Sussiste non solo il diritto ma anche il dovere di informare gli altri sui debiti esistenti e le procedure in corso per il recupero del credito
Chi vive in un condominio è tenuto al pagamento di alcune spese comuni, da quelle per la pulizia delle aree condivise, come scale o androne, fino a quelle che riguardano l’elettricità o l’acqua utilizzata in condivisione da tutti i condomini. A gestire tali procedure di pagamento è l’amministratore di condominio che, nel corso del suo mandato, è tenuto anche a governare una lunga serie di dati dei condomini, come i loro riferimenti anagrafici, i numeri di telefono o gli indirizzi email. Appare evidente che, trattandosi di dati sensibili della privacy, l’amministratore ha il compito di gestirli della maniera quanto più idonea e rispettosa, soprattutto al verificarsi di situazioni particolari, quale, ad esempio, la morosità di un condomino. In linea di principio è possibile dire che l’amministratore di condominio non dovrebbe mai divulgare al pubblico i dati sensibili dei propri assistiti. Ma da oggi cambiano le regole. L’amministratore di condominio, dunque, può e deve inviare una mail a tutti i condomini con i nomi dei proprietari morosi. Non commette una diffamazione e i debitori non possono chiedere i danni. È quanto affermato la terza sezione civile della Corte di cassazione che, con l’ordinanza 3498 dell’11 febbraio 2025, ha respinto il ricorso del proprietario di un appartamento che chiedeva i danni all’amministratore per aver mandato una mail nella quale metteva al corrente gli altri del suo debito. Ad avviso degli Ermellini, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, rincarano la dose hanno spiegato che “L’amministratore non ha solo il diritto ma anche il dovere di informare i condomini in relazione ai contenziosi instaurati e alle morosità esistenti» e che «la lettera di critica, se allegata a verbale assembleare o comunque se rivolta a tutti i condomini, non è diffamatoria e non lede alcun diritto alla onorabilità o alla reputazione se riferita a rapporti condominiali, peraltro improntati ad un atteggiamento di difficile predisposizione al pagamento delle quote condominiali». Ha poi accertato che nella fattispecie in esame non fosse rinvenibile alcuna compromissione alla reputazione dell’appellante visto che l’amministratore, nella lettera citata, si era limitato ad “enumerare una serie di circostanze fattuali” che solo marginalmente potevano essere errate, ma a causa di informazioni non del tutto corrette a lui fornite dal legale del condominio e alle quali ha anche concorso la “confusione” dei pagamenti effettuati al Condominio, i quali non avevano neppure dato comunicazione dei versamenti eseguiti, nonostante fosse stato loro notificato un decreto ingiuntivo; – che nella comunicazione citata trasparisse peraltro che l’amministratore aveva agito in risposta a sollecitazioni da parte di condomini e con l’esigenza di motivare il proprio operato evidentemente screditato da altri. In ordine all’offensività delle espressioni utilizzate è stato giustamente verificato che i toni utilizzati della comunicazione in esame, anche se polemici, non costituissero un attacco personale tale da violare l’onore, il decoro e la reputazione dell’appellante, sottolineando, al riguardo, che detta comunicazione non fu neppure affissa al portone del Condominio o in altro luogo accessibile al pubblico, restando quindi all’interno di una realtà in cui erano già note le “criticità di bilancio” condominiali e i rapporti tra condomini e tra alcuni di essi e l’amministratore; – la comunicazione informava del fatto che «la proprietà ha saldato la somma indicata in precetto» e che «le informazioni rese erano tutte afferenti alla contabilità condominiale ed alle azioni intraprese e, pertanto, di evidente interesse per gli altri condomini, che per primi potevano essere chiamati a dover sanare, all’esterno, morosità altrui”.