L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023, fornendo dettagli importanti sui requisiti di accesso, permanenza e fuoriuscita dal regime agevolato.
Il Regime Forfettario è un regime fiscale che offre diversi vantaggi sia dal punto di vista della contabilità, notevolmente più semplice rispetto a quella prevista per il regime ordinario, sia da un punto di vista fiscale, in quanto l’imposta da versare all’erario risulta più semplice.
Per queste ragioni si tratta di una scelta ideale per le persone fisiche che desiderano intraprendere un’attività professionale, artistica o d’impresa individuale avvalendosi di agevolazioni e di un minor carico di adempimenti burocratici.
Prima di aderire a questo regime bisogna fare delle valutazioni e verificare i requisiti di accesso e le clausole di esclusione. Nello stesso modo, i vantaggi del Forfettario variano a seconda del fatto che il contribuente stia avviando una nuova attività o meno.
Requisiti per l’accesso
È possibile accedere al Regime Forfettario quando nell’anno precedente a quello di adesione i ricavi e i compensi derivanti dall’attività di una partita IVA, ragguagliati ad anno, non abbiano superato gli 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Chiaramente questo vincolo non si applica nel caso in cui la partita IVA sia stata appena aperta.
Per chi invece ha avviato una nuova attività, il limite di 85.000 euro deve essere ridotto proporzionalmente ai mesi in cui si è realmente operato: l’importo massimo deve essere quindi diviso per 365, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per i giorni di attività effettivi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si svolgano più attività è necessario sommare tutti i ricavi e i compensi generati da ciascuna di esse. Se il risultato non è superiore a 85.000 euro il requisito viene rispettato. Le attività in questione vengono classificate in codici ATECO differenti: questi ultimi sono infatti dei codici alfanumerici attribuiti all’apertura di una partita IVA, che ne specificano il tipo di attività.
Contemporaneamente al requisito della soglia dei ricavi/compensi per accedere al regime sopra citato gli operatori economici, nell’anno precedente di adesione al regime forfettario, hanno sostenuto spese non superiori a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.
Cause di esclusione
È bene ricordare che possono accedere al regime forfettario soltanto le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni. Possono quindi aderire le imprese individuali, i professionisti e le imprese familiari. Le associazioni professionali, le società di capitali e di persone non sono invece compatibili con questo regime.
I titolari di attività in regime forfettario non devono avere residenza all’estero. Esiste un’eccezione per chi risiede in un Paese membro della UE o in uno Stato che aderisce all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in questo caso però almeno il 75% del reddito complessivo deve essere generato in Italia.
Nello stesso modo è escluso:
– chi applica regimi forfettari per la determinazione del reddito o regimi speciali ai fini IVA;
– chi, in via esclusiva o prevalente, effettua operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di nuovi mezzi di trasporto;
– chi partecipa a una società di persone come, ad esempio, una S.A.S o una S.N.C.;
– chi ha il controllo diretto o indiretto di una S.R.L. che esercita attività economiche riconducibili a quelle svolte individualmente;
– chi partecipa a imprese familiari o ad associazioni professionali, sono invece compatibili gli imprenditori individuali che esercitano un’attività nella forma di impresa familiare;
– chi ha emesso le proprie fatture prevalentemente all’attuale datore di lavoro, ai datori di lavoro avuti nei due anni precedenti o a soggetti riconducibili ad essi in via diretta o indiretta. Tale causa di esclusione non si applica a chi dà vita ad una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni.
Ci si chiede spesso se si può accedere al regime forfettario ed essere allo stesso tempo dipendenti infatti non è raro che chi decide di aprire una Partita IVA abbia già un lavoro come dipendente.
Spesso lo si fa semplicemente per venire fuori da una situazione precaria e migliorare la propria condizione economica, o invece per far diventare quella che era una passione o un hobby, un vero e proprio business remunerato.
Questo però genera un dubbio frequente, ovvero se si può accedere al regime fiscale agevolato, se già si lavora come dipendente pubblico o privato. Oppure, se bisogna rinunciare a all’impiego subordinato.
La risposta al dubbio è sì, ma con qualche eccezione, infatti sono esclusi dal regime forfettario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiori ai 30.000 euro. A tal riguardo, è però prevista un’eccezione quando nell’anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro dipendente e soltanto nel caso in cui, nello stesso anno, non sia stato percepito un reddito di pensione o di lavoro dipendente che derivi da un altro rapporto di lavoro.