Con l’interessante sentenza, comunicata in data odierna la C.G.T. di Secondo Grado di Lecce – Sezione 22 – accogliendo tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, ha annullato l’avviso di accertamento della rendita catastale e del classamento perché totalmente immotivato ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese. Infatti, in tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi di legge, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’“an” ed il “quantum debeatur”. L’Agenzia delle Entrate di Lecce non si è attenuta a questi principi, laddove ha ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento che indicasse la metodologia di individuazione del classamento e della rendita catastale tramite la metodologia estimativa comparativa. Invece, la motivazione dell’atto doveva essere costruita sulla base della contestazione che veniva mossa al contribuente e che doveva delineare in primis la descrizione del classamento e della relativa rendita catastale, in relazione ai sottesi presupposti di fatto e ragioni giuridiche, con piena salvaguardia della previsione normativa dettata dall’art. 53 della Costituzione. D’altronde, in coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l’art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’atto e poiché l’avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum”, l’obbligo di motivazione resta soddisfatto tutte le volte che l’Amministrazione fiscale abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente “an” e “quantum debeatur” (Cass. n. 1209 del 4/02/2000). Si tratta di uno degli aspetti più importanti del merito dell’atto. L’Agenzia non ha, infatti, permesso la conoscenza degli elementi di fatto, istruttori e procedimentali, che hanno determinato la fase dell’accertamento; tale conoscenza, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rende trasparente il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e non alimenta il contenzioso tributario, rendendo pienamente controllabile l’operato della medesima.