Entro il 16 dicembre i contribuenti dovranno pagare il saldo dell’IMU 2024 (imposta municipale propria), e i Comuni che hanno apportato modifiche alle aliquote hanno dovuto provvedere a pubblicare le relative delibere, pertanto, prima di pagare, è importante verificare se ci sono stati cambiamenti nel proprio comune.

Il MEF informa che, è stata resa disponibile, nell’apposita sezione denominata “Gestione IMU”, l’applicazione informatica attraverso cui i Comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025.  

Attenzione al fatto che, i Comuni dovranno usare dal 1Gennaio 2025 la piattaforma preposta sul portale federalismo fiscale. Tutti i Comuni che intendono modificare le aliquote, avranno la novità del prospetto da inviare tramite il portale federalismo fiscale.

Il saldo IMU 2024 o seconda rata, deve essere versato entro il 16 dicembre secondo le regole previste dalla Legge n 160/2019.

Entro il 16.12 andrà versato anche l’eventuale conguaglio dovuto in caso di variazione delle aliquote da parte del proprio Comune.

L’imposta municipale propria (IMU), è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Il calcolo dell’IMU 2024 avviene determinando la base imponibile, data dalla rendita catastale dell’immobile per il 5% e poi moltiplicata per un coefficiente che varia a seconda della categoria catastale. Sulla base imponibile, così determinata, si applica l’aliquota applicata dal Comune di riferimento.

Il pagamento dell’IMU avviene tramite F24, presso banca, posta o servizi online dei principali istituti bancari, oppure può avvenire anche con bollettino postale o, infine, tramite PagoPA.

Il versamento deve essere eseguito a favore del Comune in cui è ubicato l’immobile a cui l’IMU si riferisce, indicando il relativo codice catastale nel campo “codice ente/codice comune”.

L’importo da versare non può essere rateizzato, pertanto la sezione “Rateazione/mese rif.“, presente nel Modello F24, non va compilata. È possibile, in alternativa, usare il Modello F24 semplificato e in questo caso bisogna ricordarsi di indicare nella colonna “Sezione” il codice “EL”.

L’ammontare minimo da versare o da rimborsare è stabilito nel Regolamento comunale; in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno. L’IMU deve essere versata autonomamente da ciascun comproprietario in base alla quota di possesso.

Attenzione al fatto che ogni possessore è responsabile della propria obbligazione tributaria.

In sintesi le aliquote IMU possono essere:

una ordinaria (immobili diversi dalla abitazione principale e altri immobili), pari allo 0,86%; i Comuni possono aumentarla fino all’1,06 o diminuirla fino all’azzeramento. È possibile aumentare ulteriormente l’aliquota al ricorrere di determinate condizioni;
una ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze), pari allo 0,5%; i Comuni possono aumentarla oppure diminuirla fino all’azzeramento