Il consumatore soggetto debole nel rapporto con il fisco, trova la tutela nelle aule della giustizia: le spese mediche sostenute direttamente dall’assicurazione sono detraibili, in quanto sono state sopportate dal contribuente e, pertanto, sono rimaste a suo carico. Nel dettaglio, la detrazione del 19 per cento delle spese mediche è consentita anche se il pagamento è stato effettuato dall’assicurazione alla struttura sanitaria, a condizione che i contributi e i premi versati siano indeducibili. Dunque, non è necessario che sia il contribuente a versare la somma. Lo chiarisce la Sezione Tributaria della Cassazione, con un nuovo orientamento, contenuto nella sentenza 30611/2024 depositata il 28 novembre 2024. Nel caso esaminato, accolto il ricorso del contribuente che chiedeva il rimborso del 19 per cento delle spese sanitarie sostenute per il familiare a carico da parte della propria assicurazione sanitaria, non avendo proceduto alla relativa detrazione nell’ambito della dichiarazione di competenza. Erra il giudice d’appello nel ritenere che il diritto alla detrazione sussisterebbe solo quando il contribuente ha direttamente effettuato l’esborso, e non invece quando lo ha effettuato la propria assicuratrice volontaria. In entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo. Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno spiegato che “Pertanto la sezione tributaria ha precisato che la detrazione del 19 per cento delle spese sanitarie prevista dall’articolo 15 Tuir, in presenza di un contratto di assicurazione sanitaria stipulato dal contribuente, deve applicarsi – sempre a condizione della non deducibilità del relativo premio – non solo in caso di anticipazione delle stesse da parte del contribuente medesimo cui faccia seguito il rimborso da parte dell’assicuratrice, ma altresì ove le stesse siano direttamente corrisposte alla struttura sanitaria dall’assicuratrice, costituendo quest’ultima una mera modalità di liquidazione che dal punto di vista fiscale determina gli stessi effetti del rimborso”.