L’AVVOCATO DI FIORE: “LA NORMA CONFERMA LA FONDATEZZA DELL’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI EMESSI”

Il testo appena emanato conferma la fondatezza della denuncia di illegittimità degli atti emessi da Napoli Obiettivo valore perché carente di potere, come da me sostenuto” con queste parole l’avvocato Michele Di Fiore esprime le sue perplessità sull’emendamento della Commissione bilancio del Senato (n. 3.175 del 12 febbraio 2025) al Milleproroghe (Conversione in legge del decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024), che introduce una norma che, a suo parere, è volta a “sanare” le attività realizzate da Napoli Obiettivo Valore s.lr.l. (NOV), quale concessionario della gestione e riscossione di tributi locali ed altre entrate del Comune di Napoli.

“La “sanatoria” degli atti emessi che si intende realizzare con questo provvedimento suscita dei dubbi e richiede degli approfondimenti” – aggiunge l’Avvocato.

Si ricorda che tale società è stata costituita da Municipia spa, socia unica ed aggiudicataria della gara pubblica d’appalto bandita dal Comune per l’affidamento della concessione.
La mancata iscrizione di Napoli Obiettivo Valore all’albo dei soggetti abilitati per la gestione dei tributi locali (di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997) ha determinato il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Cassazione sulla questione della legittimità degli atti emessi dalla stessa, in quanto priva di potere. La causa è stata discussa lo scorso 22.01.2025 e si è in attesa del deposito della sentenza. L’avvocato Di Fiore ha rappresentato e difeso il contribuente dinanzi alla Corte di Cassazione.

“Con l’emendamento approvato – continua Di Fiore – è stata introdotta una norma secondo la quale le “società di scopo” o “società di progetto”, quale è Napoli Obiettivo Valore, possano operare nell’accertamento e nella riscossione dei tributi senza essere iscritte all’Albo ministeriale, purché la società aggiudicataria della gara pubblica (Municipia), socia della stessa, sia iscritta”.

E conclude: “E’ chiaro che NOV non aveva i requisiti giuridici per operare, altrimenti la nuova norma non sarebbe stata emanata. Per avere effetto sugli atti già emessi, la norma introdotta dall’emendamento dovrebbe avere natura interpretativa. Questa natura è dubbia e, inoltre, come stabilito dalla giurisprudenza, una norma interpretativa è valida solo se c’è un contrasto sulla sua interpretazione, cosa che in questo caso non esiste. L’emendamento, comunque, fa rimando ad un adeguamento dell’albo dei concessionari dei tributi da adottare entro 180 giorni.”