Analogamente alle Zone Economiche Speciali (ZES) delle aree portuali delle regioni “meno sviluppate” ed “in transizione”, la normativa vigente prevede e disciplina condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate” che includano almeno un’area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Le ZLS saranno però costituite solo al Centronord, e si tratta di aiuti per sette anni, rinnovabili per altri sette; con finanziamento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Lo prevede il dpcm n. 40 del 4 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 febbraio 2024 che entrerà in vigore il 17 Aprile 2024.
Le ZLS saranno composte da aree portuali e aeroportuali, piattaforme logistiche e interporti, ma non possono in alcun modo farne parte le zone residenziali. All’interno delle ZLS, però, potranno essere istituite Zone franche doganali intercluse, ovvero aree delimitate e facenti parte del territorio doganale Ue.
Il nuovo regolamento mira a creare le condizioni favorevoli in termini e finanziari e amministrativi per consentire lo sviluppo delle imprese già operanti, e soprattutto, l’insediamento di nuove imprese nelle ZLS.
Vengono previste agevolazioni fiscali, nel rispetto dei differenti regimi di incentivazione definiti dalla disciplina Ue per gli aiuti di Stato, oltre ad una riduzione di un terzo dei termini procedimentali e al dimezzamento dei termini previsti per la Conferenza di servizi semplificata e rilevanti misure di semplificazione relative all’applicazione dell’autorizzazione unica per i progetti inerenti alle attività economiche localizzate nei territori interessati e all’insediamento di iniziative di tipo industriale, produttivo e logistico non assoggettati a segnalazione certificata di inizio d’attività.
La ZLS potrà essere istituita nelle regioni più sviluppate del Centro Nord e nel numero massimo di una per ogni regione, qualora in tali territori sia presente almeno un’area portuale. Tal termine comprende anche aree non contigue, comunque collegate da infrastrutture, interporti e aree logistiche annesse. Saranno compresi anche gli aeroporti, visto che la logica delle ZLS che è di favorire imprese connesse con l’import-export. Questo avviene innanzitutto nei porti, ma anche negli aeroporti focus dello scalo merci per il trasporto aereo, svolgendo nei fatti la medesima funzione di un porto. In ogni caso, una regione in cui non sia presente alcuna area portuale potrà chiedere di essere associata ad una ZLS già istituita ed usufruire delle agevolazioni.
Il presidente della regione interessata all’istituzione della ZLS, oltre a fornire un’analisi dell’impatto sociale ed economico atteso dalla sua istituzione, nonché l’elenco delle infrastrutture, potrà individuare semplificazioni amministrative ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, per favorire le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZLS. Garantire l’istituzione di uno sportello unico digitale presso il quale gli imprenditori interessati potranno avviare una nuova attività soggetta all’autorizzazione unica e presentare il proprio progetto. Da parte sua, il dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud individuerà un piano di monitoraggio per valutare l’efficacia delle iniziative realizzate nelle ZLS attraverso i seguenti indicatori:
• numero di nuove imprese insediate nella zona per settore merceologico e classe dimensionale;
• numero di nuovi occupati e valore del fatturato delle imprese insediate;
• valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.
L’istruttoria sulla proposta di istituzione della ZLS è curata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Dipartimento verifica la completezza del Piano di sviluppo strategico ZLS con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 5 e acquisisce le valutazioni di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con particolare riguardo agli aspetti fiscali e doganali, e quelle di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo all’adeguatezza dei profili infrastrutturali.
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell’istruttoria di cui al comma 1, può richiedere, ai fini dell’approvazione, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico ZLS.